Transito veicoli eccezionali
Ultima modifica 27 giugno 2022
L'art. 42, comma 6 bis della L.R. n. 6/2012 prescrive che “Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali.” […] ”Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere" di competenza, limitatamente alle fattispecie/tipologie di veicoli/trasporti eccezionali indicati nelle linee guida approvate con DGR n. XI/1341 del 4/3/2019.
Pertanto la pubblicazione delle cartografie/elenchi strade non sostituisce l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta/parere qualora sussistano tutte le condizioni disciplinate all’art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6/2012.
Nel caso di assenza di strade percorribili dai veicoli/trasporti eccezionali l’Ente pubblica sul sito istituzionale un documento nel quale dà atto dell’assenza di strade percorribili dai veicoli/trasporti eccezionali indicati nelle Linee Guida approvate con la citata DGR n. XI/1341.
Si pubblica il suddetto documento in data 1/2/2021.
Maggiori informazioni sulla pagina "Piattaforma online per i trasporti eccezionali" del sito istituzionale di Regione Lombardia.